Firenze è una delle città italiane che gli acquirenti internazionali guardano con più interesse, e le ragioni sono facili da intuire. C’è il patrimonio artistico, naturalmente, ma c’è soprattutto la percezione di un mercato solido: una città che non dipende da un solo settore economico, dove la domanda di case non si esaurisce mai del tutto perché a cercarle ci sono insieme residenti, studenti universitari, professionisti in trasferimento e visitatori da tutto il mondo. Chi compra qui non sta scommettendo su una promessa futura, ma su un valore che la città ha costruito nei secoli.

Su questa base si muovono profili molto diversi: chi cerca una seconda casa nel centro storico da usare qualche settimana l’anno, chi guarda all’immobile come a un investimento da mettere a reddito, chi ha lavorato o studiato a Firenze in passato e vuole tornarci, chi progetta di trasferirsi stabilmente. Esigenze distanti tra loro che condividono però lo stesso ostacolo iniziale.

Perché comprare casa in Italia significa attraversare alcuni passaggi che in altri ordinamenti semplicemente non esistono, e che chi acquista per la prima volta nel nostro Paese tende quasi sempre a sottovalutare. Non si tratta di difficoltà insormontabili (anzi, il sistema italiano offre garanzie che altrove non ci sono) ma di una sequenza da conoscere in anticipo, perché scoprirla a trattativa avviata costa tempo e, in qualche caso, denaro.

La differenza più evidente riguarda il notaio. In Italia non è un consulente che si può scegliere di coinvolgere o meno: è un pubblico ufficiale la cui presenza è obbligatoria per legge affinchè la proprietà passi da una persona all’altra. Chi arriva da sistemi anglosassoni, abituato a procedure di closing gestite tra gli avvocati delle parti, scopre spesso solo a trattativa avviata che senza rogito notarile non esiste trasferimento valido.

Poi c’è la questione fiscale, dove si concentra la maggior parte dei malintesi. L’idea diffusa che “gli stranieri paghino di più” è falsa: le imposte sono identiche per tutti. Quello che cambia è l’accesso alle agevolazioni, che dipende da dove si stabilisce la residenza e da alcune condizioni personali. Ed è proprio lì che una valutazione sbagliata può costare diverse decine di migliaia di euro.

Questa guida accompagna passo per passo chi non è cittadino italiano, o lo è ma vive stabilmente all’estero, dall’inizio della ricerca fino alla firma davanti al notaio: i profili di acquirente riconosciuti dalla legge e le condizioni che valgono per ciascuno, il codice fiscale, la proposta e il compromesso, le imposte e le agevolazioni, il mutuo per chi non risiede in Italia. Con un capitolo dedicato a quello che rende Firenze un caso particolare, ovvero i vincoli che gravano sugli immobili del centro storico e su cosa comportano davvero per chi li acquista.

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità divulgativa e riflettono la normativa vigente alla data di pubblicazione. La materia fiscale in tema di prima casa e di acquirenti residenti all’estero è stata oggetto di modifiche rilevanti negli anni recenti: prima di procedere è sempre necessario far verificare la propria situazione specifica da un notaio o da un commercialista.

Chi può comprare casa a Firenze: i profili di acquirente

Innanzitutto, sotto l’etichetta generica di “straniero” si nascondono situazioni giuridiche molto diverse tra loro. Distinguerle è il primo passo, perché da questa distinzione dipendono sia il diritto stesso ad acquistare, sia il trattamento fiscale dell’operazione.

Cittadini dell’Unione Europea

Un cittadino dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) acquista un immobile in Italia esattamente come farebbe un cittadino italiano. Non esiste alcuna verifica preliminare, nessuna autorizzazione da richiedere, nessuna limitazione sul tipo di immobile o sulla zona. Infatti, la libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione elimina ogni barriera legata alla nazionalità.

Per un acquirente tedesco, francese o olandese, quindi, le uniche differenze pratiche rispetto a un italiano riguardano la lingua dell’atto e, eventualmente, la distanza fisica dal luogo della firma. Entrambi problemi risolvibili, come vedremo più avanti.

Cittadini extra-UE: permesso di soggiorno e condizione di reciprocità.

Per chi non ha la cittadinanza di un Paese dell’Unione, tutto dipende da una sola domanda: vivi già in Italia con un permesso di soggiorno, oppure no? Le due situazioni seguono strade completamente diverse.

  • Se hai già un permesso di soggiorno, la legge italiana ti considera alla pari di un cittadino italiano quando si tratta di comprare casa. Nessuna verifica preliminare, nessuna autorizzazione, nessun vincolo aggiuntivo. Un cittadino extra-UE che lavora in Italia da anni con un regolare permesso per lavoro subordinato acquista un appartamento a Firenze esattamente come farebbe un collega italiano: stessi documenti, stesse imposte, stesse agevolazioni.
  • Se non hai un permesso di soggiorno (perché vivi all’estero, o perché ti trovi in Italia per un soggiorno breve) entra in gioco un principio che sorprende molti acquirenti: la condizione di reciprocità.

APPROFONDIMENTO: Che cos’è la condizione di reciprocità?

È una regola contenuta nell’articolo 16 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, spiegata dal Ministero degli Affari Esteri nella sezione dedicata alla condizione di reciprocità, e il suo funzionamento è più semplice di quanto il nome suggerisca: l’Italia riconosce al cittadino straniero gli stessi diritti che il suo Paese riconosce agli italiani. Se in quel Paese un italiano può comprare un immobile, allora un suo cittadino può comprarlo in Italia. Se non può, la porta resta chiusa anche in senso inverso.

Per farsi un’idea preliminare esiste uno strumento pubblico: la Farnesina pubblica un elenco dei Paesi e territori con le informazioni raccolte dalle ambasciate italiane, consultabile in ordine alfabetico. È un punto di partenza utile, ma il Ministero stesso avverte che quelle schede non hanno valore legale e vanno lette come orientamento generale.

La verifica spetta al notaio, che la effettua prima dell’atto esaminando la legislazione del Paese interessato, gli eventuali accordi bilaterali e la prassi effettivamente seguita. Quando il quadro non è chiaro, il notaio può rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri per un riscontro. 

Se la condizione non risulta soddisfatta, il notaio non può ricevere l’atto: l’acquisto, semplicemente, non si perfeziona.

Da qui la raccomandazione più utile di tutta questa guida: chiedere la verifica di reciprocità come primissimo passo, prima di firmare qualunque cosa. È un accertamento che richiede pochi giorni e non comporta costi significativi. Scoprire il problema dopo aver firmato una proposta e versato una caparra è un’altra storia.

Chi non deve affrontare la verifica di reciprocità

La condizione di reciprocità non si applica a chi è già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi di famiglia, per motivi umanitari o per studio, né a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Lo stesso vale, dopo tre anni di permanenza regolare, per chi ha lo status di rifugiato o di apolide.

In sintesi: se vivi già regolarmente in Italia, il problema non ti riguarda. Riguarda chi acquista restando residente all’estero.

Chi si è trasferito all’estero: un regime a sé

Il quarto profilo è quello che genera più confusione, perché la regola che lo governava è stata cancellata e sostituita, e in rete circolano ancora moltissime informazioni riferite alla versione precedente. Vale la pena ricostruire la vicenda dall’inizio, perché capire cosa è cambiato è il modo più rapido per orientarsi.

Che cos’è l’AIRE

L’AIRE è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero: il registro in cui devono iscriversi i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza fuori dall’Italia per un periodo superiore a dodici mesi. L’iscrizione si richiede al Consolato italiano competente per il luogo dove si va ad abitare, ed è quella che consente, tra le altre cose, di votare dall’estero, di rinnovare i documenti e di accedere ai servizi consolari.

Nel linguaggio comune “essere iscritto all’AIRE” è diventato sinonimo di “italiano che vive stabilmente all’estero”. 

Come funzionava fino al 13 giugno 2023

La vecchia versione della legge riservava un trattamento di favore ai cittadini italiani emigrati all’estero. Chi rientrava in questa categoria poteva acquistare con le agevolazioni prima casa un immobile situato in qualunque parte d’Italia, senza alcun obbligo di trasferirvi la residenza. Restavano da rispettare le condizioni generali (non possedere già un’altra casa nello stesso Comune, non aver già usato l’agevolazione altrove) ma nient’altro.

Nessun vincolo geografico, nessun requisito di permanenza pregressa in Italia. L’unico limite, decisivo, era la cittadinanza: bisognava essere italiani.

Perché è stata cambiata

Proprio quel limite era il problema. Un cittadino francese o spagnolo che aveva vissuto e lavorato in Italia per vent’anni, e che poi si era trasferito all’estero, non poteva accedere a un beneficio che un cittadino italiano nella stessa situazione otteneva senza difficoltà. Una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità, incompatibile con i principi dell’Unione Europea.

Per rimuoverla è intervenuto il decreto legge 69 del 13 giugno 2023, chiamato “decreto Salva-infrazioni” proprio perché nato per chiudere una serie di contestazioni europee all’Italia. La nuova disciplina si applica agli atti stipulati dal 14 giugno 2023.

Come funziona oggi

La norma attuale non menziona né la cittadinanza né l’iscrizione all’AIRE. Si rivolge a chiunque (italiano, europeo o extra-europeo) si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro.

Il cambiamento va in due direzioni opposte, ed è utile vederle insieme:

  • La platea si è allargata. Non serve più essere cittadini italiani: il beneficio è aperto a tutti, a prescindere dal passaporto.
  • Le condizioni si sono ristrette. Non si può più comprare in qualunque punto d’Italia, e non basta vivere all’estero: servono almeno cinque anni di residenza o attività in Italia alle spalle, il trasferimento deve essere avvenuto per motivi di lavoro, e l’immobile deve trovarsi in un Comune ben preciso.

Il risultato è che alcune persone che prima ne avevano diritto oggi non lo hanno più, e altre che prima ne erano escluse oggi possono accedervi. Se hai sentito parlare dell’agevolazione AIRE da qualcuno che l’ha utilizzata qualche anno fa, è molto probabile che le condizioni applicate al suo caso non siano più quelle valide per il tuo.

I requisiti attuali, nel dettaglio, li vediamo nella sezione dedicata alla fiscalità, perché è lì che producono i loro effetti concreti.

ProfiloCondizione di reciprocitàAccesso all’agevolazione prima casa
Cittadino UE o SEENon si applica: stessi diritti di un cittadino italianoRegole standard, nessun vincolo legato alla cittadinanza
Cittadino extra-UE senza permesso di soggiornoSi applica: verifica caso per caso da parte del notaioRichiede il trasferimento della residenza in Italia
Cittadino extra-UE con permesso di soggiornoNon si applica: equiparato al cittadino italianoRichiede il trasferimento della residenza in Italia
Chi si è trasferito all’estero per lavoro (qualunque cittadinanza)Dipende dalla cittadinanza, come sopraRegime dedicato, senza obbligo di residenza, al ricorrere di requisiti precisi

Il primo passo: il codice fiscale italiano

Qualunque sia il profilo, il primo documento indispensabile è il codice fiscale italiano. Senza, non si può firmare nemmeno una proposta d’acquisto, né aprire un conto corrente, né intestarsi le utenze.

È un codice alfanumerico che identifica la persona nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana. Non comporta obblighi fiscali di per sé: serve semplicemente a essere riconosciuti dal sistema.

Si può ottenere in tre modi:

  • Presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate in Italia, se ci si trova già sul territorio. È la via più rapida.
  • Presso il Consolato italiano competente nel proprio Paese di residenza, prima di partire.
  • Tramite un delegato munito di procura, quando non è possibile recarsi personalmente né in Italia né al Consolato.

Il consiglio pratico è di muoversi con largo anticipo. Il codice fiscale serve già alla proposta d’acquisto, non il giorno del rogito, e i tempi di rilascio dei Consolati possono allungarsi parecchio nei periodi di maggiore richiesta. Trovarsi con una proposta pronta e il codice ancora da ottenere significa rischiare di perdere l’immobile.

La proposta d’acquisto e il contratto preliminare (compromesso) 

Il percorso verso l’acquisto attraversa tre documenti distinti, e capire cosa vincola ciascuno di essi evita le sorprese più costose.

  • La proposta d’acquisto è il primo passo formale: l’acquirente dichiara per iscritto di voler comprare a un certo prezzo e a certe condizioni. Finché il venditore non l’accetta, impegna solo chi la firma. Nel momento in cui viene accettata, però, diventa vincolante per entrambe le parti.
  • Il contratto preliminare, che in Italia tutti chiamano compromesso, è il secondo documento verso l’acquisto, nel quale si fissa nel dettaglio prezzo, tempistiche e condizioni della compravendita, in attesa del rogito definitivo. È qui che si gioca la partita vera, perché è in questa fase che si stabiliscono le regole del gioco.

Il compromesso prevede quasi sempre il versamento di una caparra confirmatoria, che funziona come garanzia reciproca: se è l’acquirente a ritirarsi, la perde; se è il venditore a tirarsi indietro, deve restituirla raddoppiata. È un meccanismo simmetrico, pensato per scoraggiare i ripensamenti da entrambe le parti.

Due raccomandazioni valgono in modo particolare per chi acquista dall’estero.

La prima riguarda le clausole sospensive. Se l’acquisto dipende dall’ottenimento di un mutuo, il compromesso deve dirlo esplicitamente, indicando entro quale data e cosa succede se il finanziamento non arriva. Senza questa clausola, un diniego della banca fa perdere la caparra.

La seconda riguarda la lingua. Quando l’acquirente non padroneggia l’italiano giuridico, è buona prassi farsi assistere da un interprete già in questa fase, non solo davanti al notaio. Un compromesso firmato senza aver compreso ogni clausola espone a rischi che, in una compravendita internazionale, sono molto più difficili da correggere in corsa.

Il rogito: il giorno della firma

Infine, il terzo documento del percorso verso l’acquisto è il rogito. In Italia il trasferimento di proprietà di un immobile richiede obbligatoriamente l’intervento di un notaio. Non è una formalità e non è un costo evitabile: è il cardine del sistema.

Il notaio non rappresenta né il venditore né l’acquirente. È un pubblico ufficiale terzo che verifica la regolarità dell’atto, accerta che l’immobile sia libero da ipoteche e vincoli non dichiarati, controlla la corrispondenza tra quanto si sta vendendo e quanto risulta nei registri, e infine trascrive il passaggio di proprietà rendendolo opponibile a chiunque.

Per un acquirente internazionale questo ha un risvolto rassicurante: la verifica di legittimità non dipende dalla diligenza del proprio avvocato, è strutturale al sistema.

Due situazioni ricorrono spesso in questo tipo di operazioni: 

  • Non poter essere presenti. Chi non può trovarsi fisicamente in Italia il giorno del rogito può conferire una procura speciale a un rappresentante di fiducia, che firmerà in sua vece. È una soluzione molto usata da chi acquista a Firenze restando all’estero fino alla conclusione delle pratiche. La procura va predisposta in anticipo e, se rilasciata all’estero, richiede formalità specifiche di legalizzazione o apostille.
  • Non comprendere l’italiano. In questo caso l’atto viene letto e tradotto con l’assistenza di un interprete, il cui intervento è formalmente registrato nel rogito stesso. È un passaggio obbligatorio, non facoltativo, e va organizzato per tempo: cercare un interprete la settimana prima della firma è il modo più comune per far slittare un rogito.

Gli aspetti fiscali: dove si decide quanto si paga

Arriviamo alla parte che incide di più sul costo complessivo dell’operazione, e dove le differenze tra i profili di acquirente diventano concrete.

L’imposta principale sull’acquisto di un immobile da un privato è l’imposta di registro. L’aliquota ordinaria è pari al 9% del valore catastale, che scende al 2% per chi ha diritto alle agevolazioni prima casa, con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (entrambe ammontano a €50,00). Se invece si acquista direttamente da un’impresa costruttrice, l’operazione è soggetta a IVA: 10% ordinaria, ridotta al 4% con le agevolazioni prima casa.

La differenza tra aliquota ordinaria e agevolata è sostanziale. Vale la pena capire bene come funziona.

I requisiti dell’agevolazione prima casa

I requisiti sono fissati dalla cosiddetta Nota II-bis del Testo Unico dell’Imposta di Registro, riepilogata dall’Agenzia delle Entrate nella scheda dedicata all’acquisto della prima casa. Per accedere all’aliquota ridotta occorre rispettarli contemporaneamente:

  • Non possedere altri immobili nello stesso Comune, da soli o insieme al coniuge.
  • Non essere titolari, in nessuna parte d’Italia, di un altro immobile acquistato a sua volta con le agevolazioni prima casa, salvo rivenderlo entro i termini previsti dalla legge.
  • Trasferire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dal rogito, se non vi si risiede già. È il requisito decisivo per chi acquista dall’estero.
  • L’immobile non deve appartenere alle categorie catastali di pregio: A/1 abitazioni signorili, A/8 ville, A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Quest’ultimo punto merita attenzione particolare a Firenze, dove molti degli immobili più ambiti del centro storico ricadono proprio in queste categorie. Non è una circostanza rara: è il motivo per cui conviene far verificare la categoria catastale prima di fare i conti sul budget complessivo.

Cosa succede se la residenza non viene trasferita

La decadenza dall’agevolazione non è indolore. L’Agenzia delle Entrate recupera la differenza d’imposta non versata, applicando sanzioni e interessi. Dal momento della decadenza, inoltre, l’immobile torna a essere considerato seconda casa anche ai fini IMU, con l’imposta annuale che ne consegue.

Chi acquista a Firenze come investimento o come seconda casa, senza intenzione di trasferirsi, non deve quindi puntare sull’agevolazione: deve semplicemente metterla in conto come non applicabile e calcolare il 9% fin dall’inizio.

Il regime per chi si è trasferito all’estero per lavoro

Come abbiamo visto parlando dei profili di acquirente, dal 14 giugno 2023 esiste un regime dedicato a chi si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, aperto a chiunque indipendentemente dalla cittadinanza. I contorni della nuova disciplina sono stati precisati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 16 febbraio 2024, che è anche il documento in cui l’amministrazione conferma che il beneficio è stato svincolato dalla cittadinanza. Vediamo cosa richiede esattamente.

Le condizioni devono ricorrere tutte insieme:

  • Essersi trasferiti all’estero per ragioni di lavoro. Vale qualunque tipo di rapporto, non soltanto il lavoro dipendente. Il trasferimento deve però essere avvenuto prima dell’acquisto: chi si trasferisce dopo aver comprato non può accedere al beneficio.
  • Aver risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni prima dell’acquisto. Con la risposta a interpello n. 312 del 15 dicembre 2025 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concetto di “attività” è ampio e comprende anche lo studio, il volontariato e l’attività sportiva, non soltanto il lavoro retribuito.
  • Acquistare un immobile situato nel Comune di nascita, oppure in quello dove si risiedeva o si svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Il vantaggio è sostanziale: in questi casi l’agevolazione spetta senza obbligo di trasferire la residenza in Italia, e l’immobile non deve necessariamente diventare abitazione principale.

Tradotto in pratica: chi ha studiato o lavorato a Firenze per almeno cinque anni, si è poi trasferito all’estero per lavoro e oggi vuole comprare casa in città, può accedere all’aliquota agevolata del 2% pur continuando a vivere all’estero. È una possibilità che in molti non sanno di avere.

Il mutuo per chi non risiede in Italia

Ottenere un finanziamento per l’acquisto di una casa è possibile, ma le condizioni sono più prudenti rispetto a quelle riservate a chi risiede stabilmente in Italia.

Il parametro che cambia di più è il rapporto tra finanziamento e valore dell’immobile, quello che le banche chiamano LTV. Per i non residenti si colloca generalmente tra il 60% e l’80%, contro percentuali più alte concesse ai residenti. In concreto significa dover disporre di un capitale proprio più consistente: su un immobile da 400.000 euro, un LTV al 60% richiede 160.000 euro di mezzi propri oltre alle imposte e alle spese.

Anche la documentazione richiesta è più ampia del solito: contratti di lavoro e buste paga, oppure bilanci per chi è titolare di attività, estratti conto, prova della situazione patrimoniale complessiva, dichiarazioni fiscali presentate nel Paese di residenza. Documenti che spesso vanno tradotti e, in alcuni casi, legalizzati.

È inoltre frequente che l’istituto richieda l’apertura di un conto corrente italiano, spesso presso la banca stessa, sia per l’addebito delle rate sia per le spese correnti legate all’immobile: utenze, spese condominiali, IMU.

I tempi di istruttoria, infine, tendono ad allungarsi rispetto a un mutuo standard. È un aspetto da considerare già nella pianificazione, prima ancora di individuare l’immobile: una proposta d’acquisto con clausola sospensiva a novanta giorni può rivelarsi stretta.

Comprare nel centro storico di Firenze: il vincolo UNESCO e della Soprintendenza 

C’è un paradosso che riguarda quasi tutti gli acquirenti internazionali a Firenze: ciò che rende la città desiderabile coincide con ciò che la rende vincolata.

Il centro storico di Firenze è iscritto dal 1982 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Molti palazzi ed edifici storici sono inoltre notificati dalla Soprintendenza come beni di interesse storico-artistico, il che comporta un regime di tutela specifico e più stringente.

Per chi acquista, questo si traduce in conseguenze molto concrete:

  • Limiti sulle ristrutturazioni interne, che non possono alterare elementi ritenuti di pregio, anche quando non sono immediatamente visibili dall’esterno.
  • Vincoli sulle facciate, che escludono modifiche di colore, aperture o elementi decorativi senza autorizzazione.
  • Restrizioni sulla sostituzione di infissi, spesso obbligati a rispettare forme e materiali originali, con effetti sui costi e sulle prestazioni energetiche ottenibili.
  • Iter autorizzativi più lunghi, che vanno messi in conto nel cronoprogramma dei lavori e non scoperti a cantiere aperto.

Chi proviene da mercati immobiliari con regole più flessibili tende a scoprire questi limiti a lavori già avviati, quando correggere la rotta costa molto di più. Verificare prima della proposta se l’immobile è notificato, e con quali prescrizioni, è un controllo che richiede poche settimane e può far risparmiare mesi.

Per approfondire il tema rimandiamo alla nostra sezione dedicata agli immobili storici in vendita a Firenze e alla guida sull’efficienza energetica nei palazzi storici di Firenze, che affronta proprio il nodo degli interventi possibili su edifici vincolati.

Verifiche tecniche prima di firmare: visura catastale, stato legittimo, APE 

Alcuni controlli sono irrinunciabili in qualunque compravendita, ma diventano ancora più importanti per chi non conosce il sistema immobiliare italiano e rischia di basare la propria decisione sulle sole fotografie.

  • La visura catastale conferma chi è l’effettivo intestatario dell’immobile e ne riporta i dati identificativi, compresa la categoria catastale, che come abbiamo visto incide sull’accesso alle agevolazioni.
  • La verifica dello stato legittimo accerta che la situazione reale dell’immobile corrisponda a quanto depositato in Comune: piante, superfici, destinazioni d’uso. È il controllo che fa emergere le difformità edilizie, cioè le modifiche realizzate nel tempo senza titolo. A Firenze, su un patrimonio edilizio stratificato da secoli, non sono affatto rare. Una difformità scoperta dopo il rogito diventa un problema dell’acquirente, non del venditore.
  • L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è obbligatorio per legge e indica la classe energetica dell’immobile. È un dato destinato a pesare sempre di più, sia sui costi di gestione sia sul valore futuro dell’immobile.

Sul tema dello stato legittimo, che è il controllo più delicato di tutti, rimandiamo alla nostra guida dedicata: stato legittimo dell’immobile: cosa significa e perché è il cuore della vendita.

Vivere a Firenze dopo l’acquisto: elective residency visa e trasferimento 

Per chi non si limita a investire ma valuta di trasferirsi davvero a Firenze, esiste uno strumento specifico. 

I cittadini extra-UE con un reddito autonomo stabile (pensioni, rendite, redditi immobiliari o da investimenti, ma non da lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia) possono valutare l’elective residency visa, il visto per residenza elettiva.

È un visto pensato per chi può mantenersi con mezzi propri senza lavorare in Italia. Richiede la dimostrazione di un reddito stabile e continuativo e la disponibilità di un alloggio sul territorio italiano, in proprietà o in affitto.

Trattandosi di materia immigratoria, che esula dalle competenze di un’agenzia immobiliare, il consiglio è di affrontare questo passaggio con un consulente specializzato, verificando i requisiti aggiornati presso il Consolato italiano competente per il proprio Paese.

Sul fronte più pratico della scelta abitativa, per orientarsi tra i quartieri fiorentini in base alle proprie esigenze quotidiane consigliamo la lettura di come scegliere la zona ideale per vivere a Firenze, insieme al nostro quadro aggiornato sul mercato immobiliare a Firenze nel 2026.

Vuoi acquistare casa a Firenze arrivando da un altro Paese?

Comprare a Firenze dall’estero significa muoversi tra normative fiscali che cambiano, vincoli storici da verificare caso per caso e passaggi notarili che richiedono di essere preparati in anticipo. Nessuno di questi ostacoli è insormontabile, ma ciascuno richiede di essere affrontato nell’ordine giusto e con il giusto anticipo.

Il team di Idee & Immobili accompagna chi acquista dall’estero in ogni fase del percorso: dalla verifica preliminare della condizione di reciprocità alla scelta dell’immobile, dal coordinamento con notaio e interprete fino al rogito.

Se stai valutando l’acquisto di una casa a Firenze, scopri come scegliere l’agenzia immobiliare giusta e contattaci per una consulenza dedicata a chi compra dall’estero.

Domande frequenti

Uno straniero può comprare casa a Firenze senza vivere in Italia?

Sì. Non è necessario risiedere in Italia per acquistare un immobile, a condizione di rispettare la condizione di reciprocità se si è cittadini extra-UE senza permesso di soggiorno. L’operazione può essere gestita tramite procura speciale senza mai recarsi in Italia. Chi non trasferisce la residenza entro 18 mesi, però, non potrà beneficiare dell’aliquota agevolata prima casa e pagherà l’imposta di registro ordinaria del 9%.

Cosa cambia tra acquisto da cittadino UE ed extra-UE?

Un cittadino UE o SEE acquista con gli stessi diritti di un cittadino italiano, senza alcuna verifica preliminare. Un cittadino extra-UE deve invece superare la verifica della condizione di reciprocità, a meno che non sia già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro, famiglia, studio o motivi umanitari: in quel caso è automaticamente equiparato a un cittadino italiano.

Chi vive all’estero ha diritto all’agevolazione prima casa?

Può averne diritto, a determinate condizioni che devono ricorrere tutte insieme: essersi trasferiti all’estero per ragioni di lavoro prima dell’acquisto, aver risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, e acquistare un immobile nel Comune di nascita o in quello dove si risiedeva o si operava prima del trasferimento. La normativa attuale non fa riferimento alla cittadinanza né all’iscrizione AIRE, e in questi casi non è richiesto il trasferimento della residenza in Italia.

Serve il permesso di soggiorno per comprare casa in Italia?

No, il permesso di soggiorno non è un requisito per acquistare. È però rilevante per i cittadini extra-UE, perché chi ne è già titolare per lavoro, famiglia, studio o motivi umanitari è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità.

È obbligatorio un notaio italiano anche se l’atto viene tradotto?

Sì, sempre. Il notaio italiano è obbligatorio per il trasferimento di proprietà di un immobile in Italia, indipendentemente dalla nazionalità delle parti e dalla lingua in cui avviene la trattativa. Se l’acquirente non comprende l’italiano, l’atto viene letto e tradotto con l’assistenza di un interprete, il cui intervento viene registrato formalmente nel rogito.

Quali sono i costi complessivi oltre al prezzo dell’immobile?

Oltre al prezzo vanno considerate l’imposta di registro (9% ordinaria, 2% agevolata), l’onorario notarile, l’eventuale provvigione di agenzia, i costi di traduzione e interpretariato, e le spese di istruttoria del mutuo. La voce che incide di più resta l’imposta: è la prima cosa da chiarire con il notaio prima di formulare una proposta.